STUDIO MISSIAGGIA IN PRIMA LINEA. RESPONSABILITA’ MEDICA LEGGE – A breve pubblicazione istant book della Casa Editrice la Tribuna

Autrice Maria Luisa Missiaggia

Con il dossier “la nuova disciplina in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria” che a breve verrà pubblicato dalla casa editrice La Tribuna, abbiamo esaminato, senza presunzione di esaustività, la complessa disciplina relativa alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, prendendo in esame gli aspetti civilistici e penalistici, nonché quelli afferenti la correlativa tutela giuridica dei cittadini sotto il profilo risarcitorio e di garanzia assicurativa.
Ogni paragrafo del testo viene introdotto con un sommario esame della previgente disciplina, la cd. “Legge Balduzzi” 189/2012, per poi analizzare le innovazioni apportate dalla nuova disciplina formulata sulla base dei suggerimenti dei professionisti e dell’onorevole Gelli, responsabile della sanità del Pd nonché medico, rilevandone contemporaneamente gli aspetti critici e le differenze con la normativa previgente.

BREVE ESTRATTO DEL DOSSIER
Di seguito i principali aspetti della novella legislativa che troveranno svolgimento e approfondimento nel testo che verrà pubblicato.
Diritto alla salute
La legge Gelli stabilisce che la sicurezza delle cure è parte integrante di tale fondamentale diritto e promuove la nascita di un Centro per il rischio clinico in tutte le strutture sanitarie, centro che non solo possa valutare gli errori dei professionisti, ma soprattutto adotti politiche per prevenirli: i cosiddetti Centri regionali per la gestione del rischio sanitario, i quali saranno tenuti a collaborare con l’Osservatorio nazionale per la sicurezza nella sanità.
Danni al paziente
La riduzione della medicina difensiva limita i gravi danni al paziente con opportunità di essere curato come dovrebbe.
Danni economici al SSN
L’esatto bilanciamento nella tutela tra medico e paziente riduce i danni in termini economici al sistema sanitario stesso per le ulteriori spese necessarie a riparare o ad attenuare gli errori commessi.
Doppio binario della responsabilità civile
Da una parte, la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, viene inserita nel campo della responsabilità aquiliana, o extracontrattuale, con obbligo del danneggiato di dimostrare la colpa del medico eliminando la palese disparità di trattamento che la classe medica aveva rispetto agli altri professionisti sotto il profilo della responsabilità professionale.
Dall’altra, la natura della responsabilità della struttura sanitaria nonché quella del medico libero professionista, rimangono nell’alveo della responsabilità contrattuale.
Alleggerimento e chiarificazione della responsabilità penale medica
All’art. 6 della normativa in esame (il cui dettato è destinato ad inserire una nuova norma nel codice penale), il medico non sarà punibile penalmente a titolo colposo quando, per imperizia, provochi un danno ad un paziente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste ultime, delle buone pratiche clinico – assistenziali.
Tale alleggerimento della responsabilità, pur conservando la punibilità dell’errore medico, trova il suo fondamento nella necessità di ridurre la cd. “medicina difensiva” legata al timore dell’operatore sanitario di essere chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.
Tutela risarcitoria dei pazienti
Con le nuove norme, si è tentato di velocizzare e facilitare per il paziente la concreta possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito.
A fronte quindi della prevista attenuazione della responsabilità penale del medico, si è rafforzata la tutela risarcitoria del paziente con l’effetto di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Sarà pertanto la Asl o l’Ospedale a dover provare di non avere responsabilità, permettendo così al cittadino di ottenere un risarcimento dal soggetto economicamente più solido. Ed a tale scopo, è previsto sia l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di essere assicurate, sia al cittadino di agire direttamente nei confronti delle compagnie assicurative, qualora ritenesse di non riuscire ad ottenere, in tempi brevi, ristoro dalla struttura sanitaria.
Economia processuale.
Inoltre, sotto il profilo dalla rapidità processuale, la norma prevede anche l’obbligo del tentativo di conciliazione ex art. 696 bis cpc prima di finire davanti ad un tribunale, contribuendo in tal modo ad abbreviare i tempi dei risarcimenti ed evitando ove possibile alla parte lesa di affrontare le lungaggini di un processo.
Fondo di garanzia
Infine, viene costituito un fondo di garanzia a favore dei pazienti che si trovino come controparte una compagnia fallita, scomparsa o comunque incapace di risarcire il danno.

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