ASSEGNO DIVORZILE: NO ALLA RENDITA DEL CONIUGE

Sentenza del Tribunale di Milano (Dott. Buffone) n. 11504/2017.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia (Avvocato Matrimonialista del Foro di Roma)

Dal Tribunale di Milano arriva una delle prime applicazioni dell’epocale revirement operato dalla Corte di Cassazione relativamente i criteri di determinazione dell’assegno divorzile. Difatti con l’ordinanza del 22/05/2017 il Tribunale ambrosiano, nella persona del Dott. Buffone della sezione IX Civile, ha ritenuto, di non riconoscere a uno dei due coniugi l’assegno divorzile posto che lo stesso non può tradursi in una impropria rendita di posizione.

L’ordinanza in esame si caratterizza per un importante aspetto, e cioè per il tentativo, in via interpretativa, di definire con sufficiente chiarezza il concetto di “indipendenza economica”, ancorando lo stesso a parametri certi e non aleatori.

Pertanto l’autosufficienza economica va intesa come la “capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”. E proprio a tale proposito il Giudice ha adottato un parametro (non esclusivo) di riferimento rappresentato “dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) ad un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili)”. Per adattare “in concreto” il concetto di indipendenza a tale ultimo criterio, può anche essere parametrato al reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita. E proprio sulla base di tali argomentazioni, alla luce del nuovo indirizzo giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 11504/2017, il Giudice ha negativamente argomentato circa la spettanza dell’assegno di divorzio alla richiedente.

Pertanto, il coniuge che chiede l’assegno divorzile dovrà avere introiti minori di Euro 1.000,00 mensili rapportati al costo della vita della zona nella quale si vive, per potere vedere accolta la propria domanda. In passato la canzone popolare diceva “se potessi avere mille lire al mese”, che oggi sono diventati mille euro!

In ogni caso stiamo assistendo alle prime applicazioni della rivoluzionaria sentenza 11504/17, e pare esatto affermare che sicuramente vi saranno degli aggiustamenti in corso d’opera da parte dei Giudici di merito (Tribunale e Corti di Appello), che cercheranno di rendere sempre più indiscutibile ed oggettivo il concetto di indipendenza economica, a garanzia sia di chi richiede l’assegno, sia di chi lo eroga.

Studiodonne con l’Avv. Maria Luisa Missiaggia ed il Suo staff promuove la corretta applicazione del nuovo orientamento fornendo una consulenza preventiva per poter verificare i presupposti di erogazione dell’assegno o meno. Sostenitrice di una equa distribuzione delle risorse economiche tra le parti è Avvocato voncente del proprio assistito nelle cause giudiziali ed attenta a promuovere validi accordi per evitale lunghi ed estenuanti conflitti nelle separazioni e divorzi.

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